ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI
PROVINCIA DI
VENEZIA
1.1.0
E’ costituita la “Associazione Farmacisti Non Titolari della
Provincia di Venezia“ nominata negli articoli che seguono: Associazione
2.1.0
L’Associazione ha sede in Marghera
(Ve) Palazzo Lybra - Via delle Industrie 19/b int. 18 (c/o sede Ordine
Farmacisti di Venezia)
2.2.0 La sede
legale può essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo senza
modifica dello statuto
2.3.0 Potranno
essere aperte sedi operative ovunque nella provincia di Venezia, salvo
delibera del Consiglio Direttivo
3.1
L’Associazione non ha fini di lucro, essa è apartitica e
aconfessionale.
3.2
Essa ha per finalità:
3.2.1
Sviluppare e mantenere rapporti tra i farmacisti non titolari al fine
di collaborare allo studio di tutti quei provvedimenti che possono
riguardarli;
3.2.2
Coordinare lo studio dei problemi professionali e proporne le
soluzioni;
3.2.3
Collaborare con gli Ordini dei Farmacisti per l’espletamento dei
compiti a loro affidati, mantenendo rapporti con le Presidenze ed i Consigli;
3.2.4
Esaminare ogni problema di categoria che sarà sottoposto;
3.2.5
Promuovere intese tra farmacisti non titolari, nei riguardi e nel
rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti;
3.2.6
Promuovere e sviluppare una
federazione a
livello regionale e nazionale tra i farmacisti non titolari.
4.1.0
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione i farmacisti
4.2.0
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
4.2.1
Soci Effettivi. Sono soci effettivi tutti i farmacisti “non
titolari“ che ne facciano richiesta e siano in regola con la quota
associativa annuale. I soci hanno diritto al voto.
4.2.2
Soci Simpatizzanti. Sono soci simpatizzanti, tutti i farmacisti che ne
facciano domanda e condividano gli scopi dell’Associazione (art. 3). I soci
simpatizzanti non hanno diritto di voto.
6.1
La qualità di socio effettivo si perde:
6.1.1
per dimissioni
6.1.2
per morosità
6.1.3
per indegnità
6.1.4
per acquisizione di titolarità di farmacia
6.2.0
La morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo
6.3.0
L’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei Soci o, in mancanza
di essa, dal Consiglio Direttivo.
7.1.0
L’ Associazione ha durata illimitata
8.1.0
Sono organi dell’Associazione:
a)
Assemblea Soci
b)
Consiglio Direttivo
c)
Collegio dei Probiviri
9.1.0
L’Assemblea dei soci è formata dai soci iscritti
9.1.1 Su delibera
del Consiglio Direttivo, per meglio ottemperare all’attività associativa e
permettere la più ampia partecipazione, può convocare le Assemblee di Zona.
9.1.2 Nel rispetto
degli articoli del presente statuto, le votazioni complessive espresse dalle
Assemblee di Zona hanno valore attuativo come l’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria.
9.2.0
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione
scritta diretta a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima della data di
convocazione.
9.3.0
La convocazione dell’assemblea oltre che essere indetta dal
Presidente, potrà essere richiesta da almeno il 20% dei soci aventi diritto
al voto
9.4.0
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
9.4.1
delibera sul programma di attività;
9.4.2
approva il rendiconto economico-finanziario e la Relazione del
Presidente;
9.4.3
approva il Bilancio Preventivo;
9.4.4
approva i Regolamenti interni per l’attuazione dello Statuto;
9.4.5
elegge i membri del Consiglio Direttivo
9.4.6
elegge i delegati all’Assemblea Regionale e
Nazionale
9.4.7
delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno inerente
alle finalità dell’Associazione
9.5.0
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
9.6.0
L’Assemblea è valida costituita in 1^ convocazione con la presenza
di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; l’Assemblea è
validamente costituita in 2^ convocazione qualsiasi sia il numero dei
presenti.
9.6.1 L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno e
del luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione,
nonché l’ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare
9.6.2 La seconda convocazione può essere stabilita con inizio
ad un’ora di distanza dalla prima e può essere comunicata con lo stesso
avviso.
9.7.0
I Soci possono farsi rappresentare da altri, anche se membri del
Consiglio, salvo per l’approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito a
responsabilità dei consiglieri.
9.7.1
Non sono ammesse più di n° 2 deleghe per persona.
9.8.0
Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in mancanza, l’Assemblea
nomina il Presidente dell’Assemblea.
9.8.1
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e se lo ritiene, n°
2 scrutatori.
9.8.2
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e in
genere, il diritto di intervenire all’assemblea.
9.8.3
Delle riunioni d’assemblea si redige il verbale firmato dal
Presidente dell’Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
9.9.0
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la maggioranza dei
presenti degli aventi diritto al voto.
9.10.0 Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al
voto.
9.11.0 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza
di almeno il 50% dei soci sia in 1^ sia in 2^ convocazione e delibera a
maggioranza dei soci presenti:
a)
Presidenza dell’Assemblea
(vedi art. 9.8.0 – 9.8.1 – 9.8.2 – 9.8.3 )
b)
Convocazione dell’Assemblea
(vedi art. 9.2.0 – 9.3.0)
c)
Deleghe (vedi art. 9.7.0 -
9.7.1)
9.11.1
L’Assemblea straordinaria delibera:
a)
in ordine di proposte di
modificazione dello Statuto Sociale
b)
sullo scioglimento
dell’Associazione.
9.12.0 L'Assemblea
Straordinaria per ottemperare all’art. 9.11.1 coma a) può essere sostituita
dalle Assemblee di Zona, se nella loro complesso raggiungono il quorum
stabilito all’art. 9.11.0
L’
Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto di un minimo di n° 7
(sette) consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci
10.1.0
Il Consiglio Direttivo resta in carica n° 3 (tre) anni
10.2.0
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:
n°
1 Presidente
n°
1 o più Vicepresidenti
n°
1 Segretario
n°
1 Tesoriere
10.3.0 In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio
Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, con il primo dei
non eletti dall’Assemblea elettiva precedente.
10.4.0 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte il Presidente lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta di almeno n° 3 dei suoi
consiglieri o in ogni modo, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine
al consuntivo, al preventivo, alle
quote sociali e per deliberare i punti 2.2 e 2.3 del presente statuto.
10.5.0 Pena la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri, in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
10.6.0 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal
Vicepresidente (se più di uno da quello più anziano d’età presenti).
10.7.0 Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, per il livello di
competenza.
10.8.0 Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente (se di più di uno
da quello più anziano di età) rappresenterà legalmente l’Associazione nei
confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.
11.1.0 Il Collegio dei Probiviri è costituito da n° 3 (tre) membri eletti
dall’ Assemblea dei Soci.
11.2.0
Il Collegio dei Probiviri rimane in carica quanto il Consiglio
Direttivo.
Le
entrate dell’associazione sono costituite:
12.1.0
dalle quote associative dei soci
12.2.0
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
12.3.0
da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti
12.4.0
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’
Associazione.
Art.
13 – ESERCIZIO SOCIALE
L’
esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Art.
14 – SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci che provvederanno, per le rispettive competenze, alla nomina di uno o
più liquidatari e delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio.
14.1.0
L’Associazione si estingue se gli associati si riducono a meno di n°
7 (sette) membri.