ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI

PROVINCIA DI VENEZIA

 

 Art. 1 – COSTITUZIONE

1.1.0   E’ costituita la “Associazione Farmacisti Non Titolari della Provincia di Venezia“ nominata negli articoli che seguono: Associazione

 

Art. 2 – SEDE

2.1.0   L’Associazione ha sede in Marghera (Ve) Palazzo Lybra - Via delle Industrie 19/b int. 18 (c/o sede Ordine Farmacisti di Venezia)

2.2.0   La sede legale può essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo senza modifica dello statuto

2.3.0   Potranno essere aperte sedi operative ovunque nella provincia di Venezia, salvo delibera del Consiglio Direttivo

 

Art. 3 – SCOPI

3.1      L’Associazione non ha fini di lucro, essa è apartitica e aconfessionale.

3.2      Essa ha per finalità:

3.2.1   Sviluppare e mantenere rapporti tra i farmacisti non titolari al fine di collaborare allo studio di tutti quei provvedimenti che possono riguardarli;

3.2.2   Coordinare lo studio dei problemi professionali e proporne le soluzioni;

3.2.3   Collaborare con gli Ordini dei Farmacisti per l’espletamento dei compiti a loro affidati, mantenendo rapporti con le Presidenze ed i Consigli;

3.2.4   Esaminare ogni problema di categoria che sarà sottoposto;

3.2.5   Promuovere intese tra farmacisti non titolari, nei riguardi e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti;

3.2.6   Promuovere e sviluppare una federazione a livello regionale e nazionale tra i farmacisti non titolari.

 

Art. 4 – SOCI

4.1.0   Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione i farmacisti

4.2.0   I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

4.2.1   Soci Effettivi. Sono soci effettivi tutti i farmacisti “non titolari“ che ne facciano richiesta e siano in regola con la quota associativa annuale. I soci hanno diritto al voto.

4.2.2   Soci Simpatizzanti. Sono soci simpatizzanti, tutti i farmacisti che ne facciano domanda e condividano gli scopi dell’Associazione (art. 3). I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto.

 

Art. 5 – AMMISSIONE A SOCI

5.1.0   L’ ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo

 

Art. 6 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE

6.1      La qualità di socio effettivo si perde:

6.1.1   per dimissioni

6.1.2   per morosità

6.1.3   per indegnità

6.1.4   per acquisizione di titolarità di farmacia

6.2.0   La morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo

6.3.0   L’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei Soci o, in mancanza di essa, dal Consiglio Direttivo.

 

Art.7 – DURATA

7.1.0   L’ Associazione ha durata illimitata

 

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

8.1.0   Sono organi dell’Associazione:

a)        Assemblea Soci

b)        Consiglio Direttivo

c)         Collegio dei Probiviri

 

Art.9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1.0   L’Assemblea dei soci è formata dai soci iscritti

9.1.1   Su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio ottemperare all’attività associativa e permettere la più ampia partecipazione, può convocare le Assemblee di Zona.

9.1.2   Nel rispetto degli articoli del presente statuto, le votazioni complessive espresse dalle Assemblee di Zona hanno valore attuativo come l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria. 

9.2.0   L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

9.3.0   La convocazione dell’assemblea oltre che essere indetta dal Presidente, potrà essere richiesta da almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto

9.4.0   L’Assemblea ha le seguenti competenze:

9.4.1   delibera sul programma di attività;

9.4.2   approva il rendiconto economico-finanziario e la Relazione del Presidente;

9.4.3   approva il Bilancio Preventivo;

9.4.4   approva i Regolamenti interni per l’attuazione dello Statuto;

9.4.5   elegge i membri del Consiglio Direttivo

9.4.6   elegge i delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale

9.4.7   delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno inerente alle finalità dell’Associazione

9.5.0   L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.

9.6.0   L’Assemblea è valida costituita in 1^ convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; l’Assemblea è validamente costituita in 2^ convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

9.6.1   L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno e del luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare

9.6.2   La seconda convocazione può essere stabilita con inizio ad un’ora di distanza dalla prima e può essere comunicata con lo stesso avviso.

9.7.0   I Soci possono farsi rappresentare da altri, anche se membri del Consiglio, salvo per l’approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

9.7.1   Non sono ammesse più di n° 2 deleghe per persona.

9.8.0   Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in mancanza, l’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea.

9.8.1   Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e se lo ritiene, n° 2 scrutatori.

9.8.2   Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e in genere, il diritto di intervenire all’assemblea.

9.8.3   Delle riunioni d’assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

9.9.0   Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la maggioranza dei presenti degli aventi diritto al voto.

9.10.0 Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

9.11.0 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci sia in 1^ sia in 2^ convocazione e delibera a maggioranza dei soci presenti:

a)      Presidenza dell’Assemblea (vedi art. 9.8.0 – 9.8.1 – 9.8.2 – 9.8.3 )

b)      Convocazione dell’Assemblea (vedi art. 9.2.0 – 9.3.0)

c)      Deleghe (vedi art. 9.7.0 - 9.7.1)

9.11.1 L’Assemblea straordinaria delibera:

a)     in ordine di proposte di modificazione dello Statuto Sociale

b)     sullo scioglimento dell’Associazione.

9.12.0 L'Assemblea Straordinaria per ottemperare all’art. 9.11.1 coma a) può essere sostituita dalle Assemblee di Zona, se nella loro complesso raggiungono il quorum stabilito all’art. 9.11.0

 

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’ Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto di un minimo di n° 7 (sette) consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci

10.1.0 Il Consiglio Direttivo resta in carica n° 3 (tre) anni

10.2.0 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:

n° 1 Presidente

n° 1 o più Vicepresidenti

n° 1 Segretario

n° 1 Tesoriere

10.3.0 In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti dall’Assemblea elettiva precedente.

10.4.0 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta di almeno n° 3 dei suoi consiglieri o in ogni modo, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, alle quote sociali e per deliberare i punti 2.2 e 2.3 del presente statuto.

10.5.0 Pena la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.6.0 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente (se più di uno da quello più anziano d’età presenti).

10.7.0 Il Consiglio Direttivo è investito da più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, per il livello di competenza.

10.8.0 Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente (se di più di uno da quello più anziano di età) rappresenterà legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1.0 Il Collegio dei Probiviri è costituito da n° 3 (tre) membri eletti dall’ Assemblea dei Soci.

11.2.0 Il Collegio dei Probiviri rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 – ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell’associazione sono costituite:

12.1.0 dalle quote associative dei soci

12.2.0 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

12.3.0 da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti

12.4.0 dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione.

 

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

 L’ esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

 

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci che provvederanno, per le rispettive competenze, alla nomina di uno o più liquidatari e delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio.

14.1.0 L’Associazione si estingue se gli associati si riducono a meno di n° 7 (sette) membri.

 

Art. 15 CONTROVERSIE

Tutte le controversie sociali tra associati e tra questa e l’Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio dei Probiviri, essi giudicheranno ex equo senza formalità procedurali.