FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
ITALIANI
CODICE DEONTOLOGICO
DEL FARMACISTA
INDICE
TITOLO I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (artt. 1 e 2)
TITOLO II PRINCIPI E DOVERI GENERALI (artt. 3-10)
Capo I DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA (artt. 3 e 4)
Capo II OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
(artt. 5–10)
TITOLO III RAPPORTI
CON I CITTADINI
(artt. 11 e 12)
TITOLO IV RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
(artt. 13-15)
TITOLO V RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
(artt. 16-18)
TITOLO VI RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE (art. 19)
TITOLO VII
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SANITARIA
(art. 20)
TITOLO VIII ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA (artt. 21-28)
TITOLO IX ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA (artt. 29 e 30)
TITOLO X ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE
SANITARIE PUBBLICHE O
TITOLO XI ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE
TITOLO XII VENDITA
DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET
TITOLO XIII RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
(art. 36)
TITOLO XIV INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO (art. 37)
Appendice
Riformulare
le norme del Codice deontologico alla luce del nuovo contesto normativo, senza
tuttavia intaccarne lo spirito, i valori etici e le disposizioni di principio
relative al decoro, alla dignità e alle prerogative delle professione di
farmacista, nella convinzione che tali principi costituiscano le basi su cui
fondare un’efficace politica di rilancio della professione.
È
questo l’atteggiamento con il quale
La
nuova edizione del Codice deontologico, che oggi si consegna alle Colleghe e
ai Colleghi, è incentrata su principi etici forti, più che su indicazioni di
dettaglio, e ribadisce il quadro irrinunciabile
di contenuti e valori che dovranno essere guida e modello di
comportamento per ogni farmacista nell’esercizio professionale, quale che
sia il contesto dov’esso è realizzato.
È
profonda convinzione della Federazione degli Ordini che, nel magma delle
incertezze di contesti e regole che cambiano, la possibilità di riferirsi a
un quadro di riferimento etico certo e inattaccabile rappresenti per i
farmacisti una garanzia – forse l’unica – per poter continuare a essere
anche in futuro quel che sono sempre stati: professionisti al servizio della
tutela della salute dei cittadini.
TITOLO
I - OGGETTO
E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
2.
Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine
professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del
cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del
decoro della professione del farmacista.
Art.
2
1.
Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le
norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere
sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta
consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla
professione.
1. Il farmacista deve:
a) dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice deontologico;
b)
rispettare
i principi del giuramento professionale;
c) operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
d)
osservare
gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di
appartenenza.
b)
ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice
Civile.
1. Il farmacista, nella sua qualità di
operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel
raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.
2.
Il farmacista partecipa
a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse
o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con
Art.
5
1.
Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di
indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
2. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3.
Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine
provinciale.
4.
Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il
distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del
farmacista.
1.
La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7 - Preparazione galenica di medicinali in farmacia
1.
La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista
in farmacia.
2.
Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a
osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di
garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.
Art.
8
1.
Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una
puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9 - Formazione permanente e aggiornamento professionale
1.
La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire
l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
2.
Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento
professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al
progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti
dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3.
Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e
aggiornamento professionale alle quali
1.
Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la
somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze
farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
2.
Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o
un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni
dell’equilibrio psico-fisico del paziente.
3.
Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di
medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze
terapeutiche.
4.
Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare
alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
1.
Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che
limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei
cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.
1.
Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista
garantisce una informazione
sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso
appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti
collaterali e alla loro conservazione.
2.
Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di
farmaci equivalenti.
Art.
13
1.
La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del
rigore scientifico.
2.
Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio
del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione
anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne
pubblicamente l’operato.
Art.
14
1.
I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono
essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.
2.
Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le
prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non
costituisca comparaggio.
3.
Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o
accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata
ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per
trarne un illecito vantaggio.
Art.
15
1.
Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di
accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
RAPPORTI
PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art.
16
1.
Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento
improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto
dei ruoli e delle competenze.
2.
Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con
l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando
che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e
deontologiche.
Art.
17
1.
Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un
tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine
professionale, prima di adire le vie legali.
Art. 18 - Comportamenti non corretti
1.
E’ deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale;
c)
porre
in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti
di colleghi o altri lavoratori.
RAPPORTI
CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art.
19
1.
Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e
collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.
2.
Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che
disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai
principi della deontologia professionale.
PUBBLICITA’
E INFORMAZIONE SANITARIA
1.
La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria
sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non
ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il
farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2.
Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di
esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3.
Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni
pubblicitarie relative alla
propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge
248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture
sanitarie e socio-assistenziali.
4.
La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi
di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse
dei cittadini.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
ATTIVITA’
PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art.
21
1.
Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di
farmacista imprenditore sono indissociabili.
Art.
22
1.
Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia
organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto
presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.
Art.
23
1.
Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna
della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura
“farmacia”.
2.
I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che
indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina,
anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito
territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta
organica.
3.
I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che
la distanza della farmacia
Art.
24
1.
Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta
ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti
stabiliti dalla legge.
2.
Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato
di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona.
Art.
25
1.
Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali
industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su
ricetta medica.
Art.
26
1.
La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e
sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista,
prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o
veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per
il necessario chiarimento.
2.
Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di
preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti
dall’art. 5 della legge 94/1998.
Art.
27
1.
Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle
Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e
private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove
disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art.
28
1.
La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può
essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione
della ricetta originale.
2.
Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei
medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di
conservazione dei medicinali.
Art.
29
1.
Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica
deve tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale.
Art.
30
1.
Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta
conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
TITOLO
X - ATTIVITA’
PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
Art.
31
1.
Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche
e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri
sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva
collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2.
Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo
scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di
un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e
nei luoghi in cui si opera.
1.
Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche
e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la
dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto
da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì
curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno
specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga,
dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative,
sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
TITOLO
XI
Art.
33
1.
Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che
tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee.
Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti
autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta di
medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge
248/2006 autorizzati dalla legge.
TITOLO
XII - VENDITA
DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E
PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
1.
Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti
informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di
prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle
linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art.
35
1.
Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista
ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto,
nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale
del farmacista.
Art.
36
1.
La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista
sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre
che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il
farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati
personali.
TITOLO
XIV
Art.
37
1.
E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel
presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il
rispetto.
2.
Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede
disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza.
3.
Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine
nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.
4.
L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito
della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente
dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
5.
E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che
disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio
farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle
competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
6.
E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della
professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa
causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
APPENDICE
Art. 3, comma 1, lettera b), del Codice Deontologico
GIURAMENTO
DEL FARMACISTA
Testo
approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005
GIURO
I
DI ESERCITARE L’ARTE
FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI
COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO
DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE;
DI DIFENDERE IL VALORE
DELLA VITA CON
DI ASSISTERE TUTTI
COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE
CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA,
RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE
E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;
IV
DI
AFFIDARE
LO GIURO
Art. 3, comma 2, lettera b), del Codice Deontologico
Atti di concorrenza sleale
Art.
2598 c.c.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale
chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri,
o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito o si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l'altrui azienda.
Art. 5, comma 2, del Codice Deontologico
ART.
122
La
vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è
permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la
responsabilità del titolare della medesima.
Sono
considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della
vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali,
messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita
dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il
contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire
ART. 8
Per
l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione
al rispettivo albo.
farmacie comunali
Le
farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nell'art. 114, debbono avere
per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale.
Il
direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Anche
alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari,
deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.
ART.
378
(vedi
sopra)
ART.
10
Il
medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli
annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
Entro
20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del
decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della
pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco
del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata
indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione
comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera,
nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia
dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di
tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera
decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
Per
la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende
municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
Nel
caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova
istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del
Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di
concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle
vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.
È
in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della
farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e
sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.
farmacie
ospedaliere e nelle farmacie interne delle case di cura
TULS – RD 27 luglio 1934, n. 1265
ART.
378
(vedi
sopra)
¨ farmacie
militari
ART.
121
(vedi
sopra)
¨ istituti di
pena
ART.
43
I
farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso istituti o
servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono
qualificati farmacisti e veterinari incaricati.
Essi
hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione
e di pena.
Le
prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico
sono disciplinate dalle norme della presente legge.
Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.
Il
numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati è quello risultante dalla
tabella D allegata alla presente legge.
presso i
grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari
DLgs 6 aprile 2006, n. 193
ART.
70
1.
La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da
farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se
prevista come obbligatoria.
a)
sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali
veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
b)
non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali
irregolari;
c)
disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di
laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia
riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso
titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun
magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli
orari di vendita.
4.
Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve
essere allegata almeno la seguente documentazione:
a)
il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 3, lettera c),
all'albo professionale dei farmacisti;
b)
la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui
al comma 3, lettera c), con la precisazione di altri eventuali incarichi
presso altre sedi;
c)
l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita
diretta;
d)
l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita
diretta.
5.
Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di
novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte
dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una
integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale caso, il termine
di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino
alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste.
L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio
veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della
sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di
novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego,
la domanda di autorizzazione si considera accolta.
6.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali
veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione
di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.
8.
Le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia,
fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al
rilascio a norma del presente decreto.
9.
Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti
di premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali
prodotti, siano titolari di A.I.C.
¨
negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a
prescrizione medica.
ART.
5
1.
Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f),
del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis
del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute
e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal
presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul
prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco
rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in
modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis.
Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di
bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli
stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici
come previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4.
Alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di
rifornirsi presso altro grossista.».
5.
Al comma
1 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che
gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti
parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera
a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,».
6.
Sono abrogati i commi
5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
6-bis.
I commi
9 e 10 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9.
A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una
società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo
periodo del comma
10.
Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia
privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo
comma dell'articolo 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475».
6-ter.
Dopo il comma
4 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
«4-bis.
Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio
di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.»
7.
Il comma
2 dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 7, comma 2, del Codice Deontologico
Procedure di allestimento dei preparati galenici.
-
“Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia”
contenute nell’XI edizione della Farmacopea Ufficiale.
- DM 22 giugno 2005 - Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali
ART. 1
1. Le farmacie pubbliche e private
aperte al pubblico e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono
preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non
sterili possono seguire, in alternativa alle prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona
preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto
ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18
maggio 2002.
2. Resta fermo l'obbligo di osservare le
«Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», richiamate al
comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni
che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di
sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
Diritto
di libera scelta della farmacia
ART. 15
È
riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il
diritto di libera scelta della farmacia.
Farmaci equivalenti
D.L.
27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149
ART. 1
1. Il farmacista, al quale venga presentata una
ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla
classe di cui alla lettera c) del comma
10 dell'articolo 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge
30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua
specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale
presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi
attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta
dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il
farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente
prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto
il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio
attivo.
2. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 168, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e
diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli
specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova
applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco devono essere poste in
modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi
previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata
nell'articolo 8,
comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni.
In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura
temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni
quindici.
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge
248/2006
ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice
Deontologico)
Stato di necessità
Art.
54 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo
si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui
minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata
risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
ART. 4
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità,
della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli
enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni
amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le
assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente
riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data
del 31 dicembre 1997.
Prescrizione di preparazioni galeniche magistrali -
Limiti
D.L.
17 febbraio 1998, n. 23 convertito nella legge 8 aprile 1998, n. 94.
ART. 5
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici
possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi
attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in
medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in
Italia o in altro Paese dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni
magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli
previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti
in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei
Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni
magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli
previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti
in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in
ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità
per esigenze di tutela della salute pubblica.
2. È consentita la prescrizione di preparazioni
magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali
la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non
confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente
al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il
medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un
riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in
proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità
sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano
quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti
a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio
attivo.
6. La
violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del
presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
Violazione di norme convenzionali
ART. 48
decimo comma
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti … a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
ART. 8
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti
a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge
248/2006
ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice
Deontologico)
Riservatezza e segreto professionale
ART. 83
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando
quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a
prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo
di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,
l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in
occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli
ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione
del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono
tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano
ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui
al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e
fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito,
se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con
la multa da euro
La pena è aggravata se il fatto è commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi
svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona
offesa.